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Statuti

Art. 1 Denominazione, sede

Con la denominazione Travail.Suisse Formation TSF si costituisce un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile, con sede centrale in Berna.

Art. 2 Scopo

Travail.Suisse Formation TSF costituisce un’organizzazione nell’ambito della formazione continua, rappresentata e operante in ogni regione linguistica. L’associazione intende perseguire fondamentalmente i seguenti obiettivi:

a) svolge funzioni di informazione in ordine alle organizzazioni ad essa aderenti e all’opinione pubblica;
b) nell’ambito del mondo del lavoro, assume funzioni di collegamento e di coordinamento;
c) s’impegna a garantire standard qualitativi e di sviluppo nella formazione continua;
d) al fine di favorire la formazione continua, promuove progetti e li realizza unitamente alle organizzazioni aderenti e/o ad altri partner;
e) promuove la formazione continua dei lavoratori e mira a eliminare gli ostacoli che ad essa si contrappongono.

Art. 3 Strumenti per il conseguimento dello scopo

Gli strumenti a disposizione di Travail.Suisse Formation TSF per il conseguimento dello scopo sono, in particolare, i seguenti:

a) elaborazione di documentazione di base per l’orientamento delle opinioni e per l’adozione di decisioni;
b) lavoro di informazione, di collegamento e di salvaguardia della qualità;
c) sviluppo di progetti;
d) creazione di sinergie tra le organizzazioni aderenti al sodalizio e con eventuali partner;
e) gestione di rapporti con i media e con l’opinione pubblica;
f) collaborazione in organi nazionali e internazionali e con le organizzazioni della formazione continua.

Art. 4 Membri – organizzazioni aderenti all’associazione

  1. La partecipazione all’associazione è aperta a tutte le organizzazioni – persone giuridiche autonome – che si riconoscono e accettano lo scopo di cui al precedente articolo 2.
  2. Sulla richiesta di adesione decide l’assemblea su proposta del consiglio direttivo.

Art. 5 Uscita dall’associazione

  1. L’uscita di membri dall’associazione può avvenire previa disdetta scritta, nel rispetto del termine di preavviso di sei mesi per la fine di ciascun anno civile. Uscendo, l’associato perde qualsiasi diritto rispetto a Travail.Suisse Formationviceversa, nei confronti dell’associazione restano in essere le eventuali obbligazioni dovute.
  2. I membri uscenti non hanno diritto ad alcuna pretesa in ordine ai progetti correnti né sul patrimonio di Travail.Suisse Formation.

Art. 6 Espulsione dall’associazione

  1. L’espulsione di membri può aver luogo nei seguenti casi:
    a) quando svolgano attività contrarie allo scopo di Travail.Suisse Formation;
    b) quando si oppongano a disposizioni degli statuti di Travail.Suisse Formation;
    c) quando omettano di ottemperare – immotivatamente – agli impegni inanziari nei confronti di Travail.Suisse Formation;
  2. con l’espulsione, l’espulso perde qualsiasi diritto nei confronti di Travail.Suisse Formation;
  3. viceversa – in capo all’associato espulso – restano in essere le eventuali obbligazioni ancora dovute nei confronti dell’associazione.

Art. 7 Contributi associativi

  1. Ciascun membro versa a Travail.Suisse Formation TSF un contributo annuale.
  2. L’ammontare del contributo viene stabilito dall’assemblea.

Art. 8 Organi

Gli organi di Travail.Suisse Formation TSF sono i seguenti:

a) l’assemblea degli associati (l’assemblea)
b) il consiglio direttivo
c) la direzione
d) l’organo di revisione

Art. 9 L’assemblea  

  1. L’assemblea è costituita dai delegati delle associazioni, membri del sodalizio. A ciascun membro spettano tre delegati(e) aventi diritto di voto.
  2. L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno.
  3. Assemblee straordinarie sono convocate su richiesta del consiglio direttivo o di uno degli associati.
  4. Il consiglio direttivo fissa la data dell’assemblea. Tale data deve essere comunicata almeno sei settimane prima dell’adunanza.
  5. Eventuali proposte delle organizzazioni – membri del sodalizio – dirette all’assemblea devono essere comunicate per iscritto alla direzione – all’attenzione del consiglio direttivo – almeno due settimane prima della data fissata per l’adunanza.
  1. L’ordine del giorno e la documentazione sono da inviare alle organizzazioni – all’attenzione dei rispettivi delegati – almeno una settimana prima dell’assemblea.
  2. All’assemblea spettano le seguenti prerogative:
    a) l’approvazione e la modifica degli statuti
    b) la elezione del presidente/della presidentessa (di seguito: presidente)
    c) la elezione del vicepresidente/della vicepresidentessa (di seguito: vicepresidente)
    d) la elezione dell’organo di revisione
    e) l’approvazione del rendiconto dell’Associazione
    f) l’approvazione della relazione d’esercizio (reporting)
    g) il discarico del consiglio direttivo
    h) l’ammissione e la eventuale espulsione di membri
    i) la gestione di affari ad essa deferiti dal consiglio direttivo
    j) la verifica delle decisioni adottate dal consiglio direttivo
    k) la determinazione del contributo ordinario annuale
    h) lo scioglimento dell’Associazione
  3. L’assemblea può legittimamente deliberare quando ogni organizzazione (membro) è rappresentata da almeno due delegati.
  4. Salvo diversa disposizione statutaria, l’assemblea delibera a maggioranza semplice. Rispetto alle elezioni, al primo turno viene richiesta la maggioranza assoluta; a partire dal secondo turno, invece, è sufficiente la maggioranza semplice dei delegati presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
  5. Tuttavia, per modifiche statutarie (art. 9 n. 7a), per l’ammissione (art. 4) o la espulsione di membri (art. 6) come pure per lo scioglimento di Travail.Suisse Formation TSF (art. 15) sono richiesti i voti dei due terzi dei delegati.

Art. 10 Il consiglio direttivo

  1. Il consiglio direttivo è costituito dai direttori delle organizzazioni, membri del sodalizio.
  2. Il consiglio direttivo costituisce l’organo strategico di Travail.Suisse Formation.
  3. Nei confronti dell’assemblea, il consiglio direttivo risponde del suo lavoro efficace e orientato allo scopo.
  4. Al consiglio direttivo spettano le funzioni e le competenze che gli statuti non riservano espressamente ad altri organi dell’associazione.
  5. Al consiglio direttivo spettano in particolare le seguenti funzioni:
    a) l’approvazione del budget;
    b) la regolamentazione sulla rappresentanza (diritto di firma);
    c) la elezione del direttore / direttrice;
    d) l’approvazione di documentazione per l’orientamento delle opinioni e per l’adozione di decisioni;
    e) l’approvazione di strutture interne per l’informazione, il collegamento e la qualità del lavoro;
    f) l’approvazione di progetti;
    g) la determinazione delle modalità di comunicazione, mediale e pubblica;
    h) il conferimento di incarichi per la collaborazione in organismi e organizzazioni nazionali e internazionali.
  6. A ciascun membro del consiglio direttivo spetta un voto.
  7. Il consiglio direttivo è legittimato a decidere in presenza di tutti i membri.
  8. Il consiglio direttivo adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 11 La direzione

  1. Suisse Formation TSF dispone di un proprio ufficio di direzione.
  2. L’ufficio di direzione è gestito da un direttore/da una direttrice (di seguito: il direttore).
  3. Il direttore partecipa alle adunanze del consiglio direttivo e dell’assemblea con facoltà di proposta.
  4. La direzione costituisce l’organo operativo di Travail.Suisse Formation; ad essa spettano, in particolare, le seguenti funzioni:
    a) la elaborazione di documentazione per l’orientamento delle opinioni e per l’adozione di decisioni;
    b) l’organizzazione delle strutture interne per l’informazione, il collegamento e la qualità del lavoro;
    c) la elaborazione e l’esecuzione di progetti di concerto con gli associati e/o con eventuali partner;
    d) il lavoro di comunicazione mediale e pubblica;
    e) il contatto con le autorità competenti;
    f) l’esecuzione dei compiti ad essa deferiti dal consiglio direttivo;
    g) la preparazione delle sedute del consiglio direttivo e dell’assemblea;
    h) la gestione delle finanze e della contabilità di Travail.Suisse Formation;
    i) la rappresentanza di Travail.Suisse Formation TSF in organismi e organizzazioni nazionali e internazionali, nella misura in cui non sia prevista la rappresentanza da parte di altri organi dell’associazione.

Art. 12 L’organo di revisione

La verifica dei conti sottoposti agli organi di Travail.Suisse Formation TSF spetta a una società di revisione, debitamente autorizzata all’esercizio di tale funzione.

Art. 13 Responsabilità

  1. Per le proprie obbligazioni Travail.Suisse Formation TSF risponde esclusivamente con il patrimonio dell’associazione.
  2. I membri dell’associazione – ossia le organizzazioni aderenti – rispondono solo entro i limiti del loro contributo annuale.
  3. È escluso qualsiasi ulteriore obbligo aggiuntivo dei membri.

Art. 14 Controversie e foro

In ordine a eventuali controversie tra singoli membri del sodalizio decide inappellabilmente il consiglio direttivo; in ogni caso, esclusivo foro è (quello di) Berna.

Art. 15 Scioglimento

  1. Lo scioglimento di Travail.Suisse Formation TSF può essere disposto esclusivamente dall’assemblea. È escluso il deferimento di tale prerogativa ad altri organi.
  2. In caso di scioglimento di Travail.Suisse Formation TSF o di sua eventuale fusione con altre organizzazioni, vige quanto segue:
    a) il patrimonio viene apportato alla nuova organizzazione
    b) il patrimonio viene ripartito tra le organizzazioni aderenti (membri) e/o
    c) il patrimonio viene distribuito tra organizzazioni che perseguono scopo analogo
    La decisione in merito alla destinazione del patrimonio spetta all’assemblea.
  3. Il diritto all’uso del nome ‘Travail.Suisse Formation’ spetta esclusivamente a Travail.Suisse.

Art. 16 Contraddizioni linguistiche

Questi statuti sono redatti e gestiti in tre lingue: italiano, tedesco e francese. Le tre versioni sono equipollenti; tuttavia, in caso di eventuali contraddizioni – tra le differenti versioni – fa fede la versione tedesca.

Art. 17 Rapporti con Travail.Suisse

  1. Suisse Formation TSF stipula con Travail.Suisse una convenzione di collaborazione.
  2. Tale accordo disciplina, in particolare, la collaborazione tra le due autonome persone giuridiche e stabilisce il contributo annuale di Travail.Suisse per Travail.Suisse Formation.
  3. La stessa denominazione Travail.Suisse Formation TSF evidenzia il forte legame esistente tra questa organizzazione mantello operante nel campo della formazione continua e l’organizzazione mantello dei lavoratori Travail.Suisse. In caso di eventuale interruzione dei rapporti tra le due organizzazioni, il diritto al nome resta riservato a Travail.Suisse.

Art. 18 Disposizioni transitorie 

Art. 18.1 Disposizioni generali

Laddove le disposizioni transitorie prevedano regole diverse da quelle statutarie, per tutta la loro durata le prime prevalgono sulle seconde.

Art. 18.2 Direzione operativa

  1. I tre direttori delle organizzazioni – membri del sodalizio – costituiscono la direzione operativa di Travail.Suisse Formation. Il loro finanziamento è garantito dalle rispettive organizzazioni di appartenenza.
  2. Nel caso in cui a una singola persona – o alla singola organizzazione – vengano assegnati maggiori compiti, le si potrà conferire specifico mandato; in tal caso sarà necessaria la maggioranza dei due terzi (dei membri) della direzione operativa.
  3. La direzione operativa può avanzare proposte alla direzione strategica.

Art. 18.3 Direzione strategica – assemblea dei membri

  1. Salvo diversa disposizione transitoria, ai competenti organi delle organizzazioni aderenti spettano diritti e obblighi dell’assemblea, ai sensi dell’art. 9 degli statuti. Ciascuna organizzazione dispone di un voto e le decisioni devono essere adottare all’unanimità.
  2. Nel caso in cui debbano essere adottate rilevanti decisioni sull’organizzazione del sodalizio o sul finanziamento di determinati mandati/attività, è richiesto il consenso dei competenti organi delle organizzazioni – membri del sodalizio.
  3. Le proposte possono provenire dalla direzione operativa o dai competenti organi delle organizzazioni – membri del sodalizio.

Art. 18.4 Finanziamento nella fase di transizione

  1. Durante il periodo di transizione, Travail.Suisse Formation TSF si finanzia mediante contributi una tantum delle organizzazioni – membri del sodalizio – integrati, eventualmente, da accrediti a fondo perso delle tre organizzazioni stesse, in deroga (transitoria) all’art. 7 degli statuti.
  2. Nel caso in cui dal sodalizio scaturiscano maggiori sovvenzioni federali, il maggior finanziamento così ottenuto viene erogato interamente a Travail.Suisse Formation.

Art. 18.5 Modifica delle disposizioni transitorie

Queste regole transitorie possono essere adeguate in ogni momento – a richiesta della direzione operativa (art. 19.2 disposizioni transitorie) o dai competenti organi delle organizzazioni aderenti –, salvo parere favorevole della direzione strategica (art. 19.3 disposizioni transitorie).

Art. 18.6 Validità delle disposizioni transitorie

  1. Le disposizioni transitorie restano applicabili non oltre l’entrata in vigore della nuova legge sulla formazione continua.
  2. Durante il periodo di validità delle disposizioni transitorie, l’uscita da parte di organizzazioni può aver luogo previa disdetta scritta con termine di preavviso di un mese, per la fine di ogni mese. Nel caso in cui, durante il periodo di validità delle disposizioni transitorie un’associazione dia disdetta del rapporto (esca), l’Associazione si scioglie ai sensi dell’art.15.2.

Art. 19 Entrata in vigore degli statuti

I presenti statuti entrano in vigore il 1° gennaio 2016

Lucerna 14.12.2015

Presidente ARC
Mathias Regotz

Responsabile CFP
Giuseppe Rauseo

Responsabile ENAIP
Francesco G. Genova